Statuto
STATUTO DELL’ ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
IL PARCO – Libera Associazione Cittadini di Via Larga
Art. 1 Costituzione, denominazione e sede
Il 30 giugno 1995 si è costituita in Bologna, nella struttura geodetica del Centro Commerciale
VIALARGA, l'Associazione di volontariato denominata IL PARCO-Libera Associazione Cittadini
di via Larga, la quale ha fissato la sua sede in Bologna, via Gianbologna 4.
L’eventuale variazione di sede all’interno del Comune non comporta variazione Statutaria.
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato e non ha scopo di lucro.
Art. 2 Scopi e finalità
L’Associazione opera, in attività di volontariato, principalmente a favore di soggetti terzi
nell’ambito ed in osservanza della legge 11 agosto 1991, n° 266, si prefigge lo scopo di promuovere
la civile vivibilità dell’insediamento residenziale di Via Larga ed in generale delle zone limitrofe
ovvero della città di Bologna. L’Associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
di svolgere, attività di volontariato a vantaggio della comunità, sia all'interno sia all'esterno
dell'insediamento, in maniera autonoma o in collaborazione con:
- Cittadini di zone limitrofe;
- Con strutture della pubblica amministrazione;
- Con altre associazioni;
- Con altre entità, comprese quelle del settore industriale, artigianale e commerciale.
Le attività dell’Associazione si rivolgono a diversi ambiti, quali:
1) Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale;
2) Impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani;
3) Attività ricreative ludiche, aggregazione socio culturale;
4) Attività motorie all’aria aperta di aggregazione anche nei confronti di bambini e ragazzi.
Le attività elencate sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali,
gratuite e volontarie fornite dai propri aderenti.
L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti
beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente
sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti
dall’Associazione stessa. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione, anche derivante da
lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di associato.
Art. 3 Membri dell'Associazione
Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione tutte le persone fisiche che si
impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.
Art. 4 Criteri di ammissione ed esclusione degli associati
Sono associati dell’Associazione tutti coloro che ne condividano gli scopi e le finalità previa
ammissione ad associato, deliberata dal Consiglio Direttivo, che è subordinata alla presentazione
d'apposita domanda da parte degli interessati.
Il Consiglio Direttivo, per il tramite della Segreteria cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro
dei soci, tenuto in modo informatico, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa
annuale.
Possono essere associati anche i minorenni previa autorizzazione di chi ne esercita la patria potestà.
Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivata ed espressa in sede di Segreteria, si
pronuncia il Consiglio Direttivo che la sottopone all’approvazione definitiva dell’Assemblea.
La qualità di socio si perde:
a) per recesso;
b) per mancato versamento della quota associativa annuale;
c) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
e) per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto economico-patrimoniale
tra lo stesso e l'Associazione;
f) per decesso.
L'esclusione degli associati è deliberata dall’Assemblea per l’insorgenza di uno dei criteri di
esclusione cui ai punti del comma precedente. La richiesta di esclusione viene formulata dal
Consiglio Direttivo su proposta della Segreteria.
In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, per le cause di cui ai punti c) e d), devono essere
contestati per iscritto, dalla Segreteria all’associato, gli addebiti che allo stesso sono mossi,
consentendo facoltà di replica in un apposito incontro con la Segreteria o con un membro da essa
delegato. Nel corso di tale incontro, al quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà
in contraddittorio ad una disamina degli addebiti. L’esclusione diventa automatica in caso di
assenza di replica o di ingiustificata mancata presenza all’incontro, e operante dalla annotazione nel
libro soci. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione ed ha
effetto dalla annotazione sul libro soci; il mancato pagamento della quota associativa annuale nei
tempi previsti, entro il mese di marzo dell’anno in corso, comporta l’automatica decadenza
dell’associato senza necessità di alcuna formalità. L’associato receduto, decaduto o escluso non ha
diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Art. 5 Doveri e diritti degli associati
Tutti gli associati, indipendentemente dal loro ruolo, in virtù del presente statuto, hanno i seguenti
doveri e diritti.
Doveri:
a) osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli
organi associativi;
b) mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
c) versare la quota associativa annuale di cui al precedente articolo;
d) prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.
Diritti:
a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
b) partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
c) accedere alle cariche associative;
d) prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione
dell'Associazione che saranno messi a disposizione dell’associato nel sito internet
dell’Associazione.
Art. 6 Organi dell'Associazione
L'ordinamento dell'associazione è costituito da:
- Assemblea degli associati.
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Vice Presidente;
- Segreteria;
- Sindaci Revisori, se eletti.
Ogni carica associativa è ricoperta a titolo gratuito
La vita associativa degli associati sotto i 18 anni sarà opportunamente regolamentata al fine di
favorire la loro più incisiva partecipazione alle attività dell'Associazione. I modi e le forme di
questa partecipazione saranno determinate da apposite regolamentazioni del Consiglio Direttivo.
Art. 7 L'Assemblea
L'Assemblea, organo sovrano dell’Associazione, è composta da tutti gli associati e può essere
ordinaria o straordinaria; intendendo l’ordinaria quella da svolgersi entro il 30 aprile dell’anno in
corso e straordinaria tutte le altre.
Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni
associato non può ricevere più di una delega.
Nella assemblea ordinaria, saranno invitati gli associati in regola con il tesseramento dell’anno
precedente, ed avranno diritto al voto, secondo il principio del voto individuale e/o delegato, tutti gli
associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa.
L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:
a) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
b) elegge i componenti il Consiglio Direttivo;
c) delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio
Direttivo;
d) delibera, avendoli individuati fra gli associati, tre Sindaci Revisori, con la funzione di controllo
del rendiconto economico-finanziario;
e) si esprime sulle reiezioni di domande di ammissione di nuovi associati e sull’esclusione di
associati dell'Associazione.
f) approva gli eventuali regolamenti;
L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono convocate dal Presidente del Consiglio Direttivo,
o ogni qualvolta il Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
Quella ordinaria, una volta l'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale,
per l'approvazione del bilancio. Quella straordinaria delibera anche sulle modifiche dello statuto e
sullo scioglimento dell'Associazione.
L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo
o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio
Direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante comunicazione
scritta diretta, recapitata anche a mezzo e-mail, a ciascun socio da spedirsi almeno 10 giorni prima
della data fissata per la riunione, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la
data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di
almeno un giorno dalla prima convocazione.
In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per
delega tutti i soci.
L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando
sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea
è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati per delega.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza assoluta dei
presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa
devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre
quarti degli associati.
La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell’assemblea.
Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario.
Art. 8 Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è formato da tre a trentuno persone eletti dall’Assemblea dei soci; il numero
dei membri è comunque determinato dall’Assemblea.
I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte
del Consiglio esclusivamente gli associati.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad
assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, uno dei componenti il Consiglio Direttivo
decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo
tra i non eletti, se esiste una lista dei non eletti, o altro associato individuato per le attività svolte,
che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell’Assemblea
dei soci immediatamente successiva.
Nell’impossibilità di attuare tale regola, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla
successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua
naturale scadenza.
Se viene meno la maggioranza dei membri, calcolata sul numero dei membri deliberati
dall’assemblea, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 30 giorni l’Assemblea perché
provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente e su proposta di questi il Vice-Presidente e
sette Segretari aventi la funzione di coadiuvare il Presidente nella gestione dell’Associazione, anche
come responsabili di Settori di Attività; il Presidente, il Vice Presidente e i sette Segretari,
costituiscono la Segreteria.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta,
pertanto, fra l’altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:
a) curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
b) predisporre il bilancio;
c) deliberare sulle domande di nuove adesioni e in merito alla proposta di esclusione degli associati;
d) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
e) stipulare gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
f) nominare o sfiduciare, su proposta del Presidente, i responsabili delle commissioni di lavoro e dei
settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non
siano spettanti all’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa
annuale, anche, a titolo di snellezza di gestione, con delega al Presidente e con l’obbligo di questi, a
un puntuale resoconto sulle decisioni prese.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in
assenza di entrambi dal membro più anziano.
Il Consiglio Direttivo è convocato in via ordinaria con comunicazione scritta da spedirsi
prioritariamente a mezzo e-mail, indicativamente non meno di sette giorni prima della riunione, od
in via urgente con tempi da stabilirsi, ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente,
lo ritenga opportuno, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. Assume le
proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della
maggioranza degli intervenuti.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo
stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, sono resi pubblici attraverso la pubblicazione sul sito
internet dell’associazione e conservati agli atti.
Art. 9 Il Presidente
Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché
l'Assemblea dei soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede
e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti
l’ordinaria amministrazione.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso
di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente. In caso di dimissioni,
spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo
Presidente.
Il Presidente, coadiuvato dalla Segreteria, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio
Direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti
adottati nell'adunanza immediatamente successiva.
Art. 10 Il Vice Presidente
Il Vice Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, oltre alle eventuali
responsabilità di Settori di Attività, sostituisce il Presidente, ogni qualvolta da questi delegato, ed
adempie alle funzioni assegnatogli dall’art.9 in caso di dimissioni del Presidente.
Art. 11 La Segreteria.
La Segreteria è composta da: Presidente, Vice Presidente, sette Segretari.
I membri della Segreteria coadiuvano il Presidente nella gestione dell’Associazione, anche con
responsabilità di gestione di Settori di Attività.
Nell’ambito della Segreteria si predispongono gli aspetti operativi delle competenze del Consiglio
Direttivo e si attuano quelli delegati dal Consiglio Direttivo al Presidente.
Nel caso di decadenza di membri della Segreteria per le ragioni elencate all’Art. 8, il Presidente
provvede alla sostituzione, salvo sottoporla all’approvazione del primo Consiglio Direttivo.
Art. 12 Sindaci Revisori.
I Sindaci Revisori, se nominati, sono istituiti a garanzia dell’Assemblea, sono tre, individuati fra gli
associati come indicato al punto d) dell’Art. 7. Vigilano sull'attività contabile della Associazione
con la funzione di controllo del rendiconto economico-finanziario e la corrispondenza di questo alle
scritture contabili e redigono la relazione annuale sul bilancio da sottoporre all'approvazione
dell'Assemblea. Sono invitati permanenti, al Consiglio Direttivo.
In deroga al punto b) “partecipare all'Assemblea con diritto di voto”, del secondo comma dell’Art.5
“Doveri e diritti degli associati”, per il solo bilancio, non partecipano al voto.
Art. 13 Articolazioni.
Per svolgere le attività di cui all'art. 2, l'Associazione si articola in Settori di Attività a capo delle
quali il Presidente individua un membro del Consiglio Direttivo che, per attitudini, caratteristiche
personali e volontà si rende disponibile ad organizzare e a rendere operative nell'ambito del
mandato le Attività del Settore di competenza.
Art. 14 Risorse economiche- Fondo comune- Esercizio sociale
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie
attività da:
a) quote associative degli aderenti;
b) contributi degli aderenti;
c) contributi di privati;
d) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di
specifiche e documentate attività o progetti;
e) donazioni e lasciti testamentari;
f) rimborsi derivanti da convenzioni;
g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi,
riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci
durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi,
riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività
istituzionali statutariamente previste.
L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il
Presidente del Consiglio Direttivo, avvalendosi anche delle competenze interne alla Segreteria,
redige il bilancio, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla
chiusura dell’esercizio previa rendicontazione dei Sindaci Revisori, se nominati.
Art. 15 Il Patrimonio.
Il patrimonio dell'Associazione può essere costituito da:
a) beni mobili ed immobili;
b) titoli pubblici o privati;
c) lasciti, legati e donazioni purché accettati dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice.
Il patrimonio è unico ed indivisibile, nessun associato può pretendere la quota in caso di recesso a
qualsiasi titolo, né chiederne la divisione.
Nel caso di scioglimento dell'Associazione, il fondo comune e il patrimonio saranno devoluti ad
altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.
Art. 16 Pubblicità e trasparenza degli atti sociali
Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali, l’Associazione deve assicurare una sostanziale pubblicità
e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o
Rendiconti annuali, garantita con la pubblicazione di questi sul sito internet dell’associazione.
Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, in formato elettronico, sono di fatto messi
a disposizione dei soci per la consultazione dal sito internet; chi desidera avere copia dei documenti
potrà scaricarli direttamente.
Art. 17 Scioglimento
Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto
favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento
dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione
di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.
L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentito l’organismo di controllo
preposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 26/09/2000.
Art. 18 Foro competente
La definizione di qualsiasi controversia, che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo
dell’Associazione è di competenza del Foro di Bologna.
Art. 18 Rinvio
Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre
norme di legge vigenti in materia.
Approvato dall’Assemblea straordinaria degli associati in data 8 giugno 2012
Il Presidente dell’assemblea
Il Segretario dell’assemblea