Vecchio statuto
Questo statuto è stato sostituito
IL PARCO - Libera Associazione Cittadini di via Larga
Art. 1 DENOMINAZIONE.
Si è costituita in Bologna, nella struttura geodetica del Centro Commerciale VIALARGA di via Larga 10, IL PARCO - Libera Associazione Cittadini di via Larga, la quale ha fissato la sua sede provvisoria in Bologna, via Gianbologna 4. La denominazione IL PARCO, deriva dal parco denominato "Vincenzo Tanara", attorno al quale è stato realizzato il nuovo insediamento residenziale e commerciale di via Larga; la precisazione riferita alla via Larga ha il solo scopo di individuare il luogo di fondazione della Associazione .
Art. 2 FINALITA'.
L' Associazione che opera in osservanza della legge 11 agosto 1991, n° 266, si prefigge di promuovere la civile vivibilità del nuovo insediamento residenziale di via Larga ed in generale delle zone limitrofe ovvero della città di Bologna. L’Associazione persegue il raggiungimento della finalità enunciata sia all'interno che all'esterno dell'insediamento in collaborazione con altri cittadini di zone limitrofe, con strutture della pubblica amministrazione che interagiscono con le finalità dell’Associazione, con altre associazioni, e con chiunque altra entità, comprese quelle del settore industriale, artigianale e commerciale che condividono le stesse finalità.
Art. 3 ATTIVITA'.
Al fine di attuare le finalità di cui all'art. 2, IL PARCO Libera Associazione di Cittadini di via Larga, promuove, organizza ed attua iniziative di:
1) tutela ambientale;
2) attività ricreative e sportive;
3) attività culturali;
4) impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani.
Art. 4 FINANZIAMENTI.
L' Associazione non persegue fini di lucro, concorrono quindi alla formazione del fondo comune:
a) le quote degli associati;
b) contributi spontanei extra degli associati o di terzi;
c) entrate per convenzioni con enti pubblici;
d) entrate di qualsiasi tipo, secondo i limiti dell’art. 5 della L. 11.8.91, n° 266, che pervengano alla Associazione per essere impiegate nel perseguimento delle proprie finalità o specificatamente destinate all'attuazione di progetti particolari.
L' Associazione promuove iniziative finalizzate all’autofinanziamento.
Art. 5 IL PATRIMONIO.
Il patrimonio dell’associazione può essere costituito da:
a) beni mobili ed immobili;
b) titoli pubblici o privati;
c) lasciti, legati e donazioni purché accettati dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice.
Il patrimonio è unico ed indivisibile, nessun associato può pretendere la quota in caso di recesso a qualsiasi titolo, né chiederne la divisione.
Nel caso di scioglimento dell’Associazione, il fondo comune e il patrimonio, saranno devoluti ad altre associazioni che perseguono scopi assimilabili a quelli dell’Associazione, attraverso attività di cui all'art. 3.
Art. 6 ORDINAMENTO.
L'ordinamento dell'associazione è costituito da:
• Presidente;
• Vice Presidente;
• Sette membri Segretari;
(L’insieme dei dirigenti costituisce la Segreteria).
• Il Consiglio Direttivo;
• Assemblea degli associati.
Se si costituiranno le condizioni, la vita associativa dei ragazzi sotto i 18 anni sarà opportunamente regolamentata al fine di favorire la loro più incisiva partecipazione alle attività dell'Associazione. I modi e le forme di questa partecipazione saranno determinate da apposite deliberazioni del Direttivo.
Art.7 ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI.
L' Assemblea si riunisce in sede ordinaria almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla scadenza dell'anno sociale, che scade il 31 dicembre, per:
a) approvare la relazione del presidente;
b) approvare la relazione finanziaria dei revisori dei conti;
c) approvare il bilancio consuntivo e preventivo dell’attività dell’associazione;
d) deliberare ogni eventuale argomento all'ordine del giorno proposto dal Consiglio Direttivo o da singoli aderenti;
e) eleggere ogni due anni il nuovo Consiglio Direttivo nel numero massimo di trenta persone, secondo le modalità previste dal regolamento. Nelle stesse votazioni verranno eletti tre membri consiglieri aventi il ruolo di sindaci revisori.
L' Assemblea si riunisce in sede straordinaria su iniziativa del Presidente o su richiesta del Consiglio o dei Sindaci revisori o da almeno un decimo degli associati.
Art. 8 CONSIGLIO DIRETTIVO.
Dura in carica due anni e stabilisce, su mandato dell'assemblea degli associati, gli indirizzi del programma generale per l'intero mandato.
Il Consiglio Direttivo elegge il presidente, il Vicepresidente e il resto della Segreteria. Il Consiglio Direttivo propone il regolamento interno dell'Associazione che deve essere conforme ai principi dello statuto e deve essere approvato dall’Assemblea degli associati.
Art. 9 LA SEGRETERIA.
La Segreteria è composta da:
1) Presidente;
2) Vicepresidente;
3) sette Segretari;
La Segreteria è l’organo operativo della Associazione, ne gestisce il patrimonio secondo le nonne previste dal regolamento, ed opera su mandato del programma approvato dal Consiglio Direttivo.
Si riunisce periodicamente ed è indetta dal Presidente o da almeno tre membri della Segreteria.
La Segreteria si riunisce almeno una volta all'anno, congiuntamente con il " Consiglio Direttivo, per approvare il bilancio da presentare alla ratifica della Assemblea Generale.
Le cariche della Segreteria sono gratuite e non possono dar luogo ad emolumenti di sorta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute.
Art. 10 IL PRESIDENTE.
Il Presidente o in sua vece il vice-Presidente, rappresentano legalmente l'Associazione.
Il Presidente attua gli indirizzi del Consiglio Direttivo a cui rende conto almeno una volta all'anno, pena la decadenza.
Art. 11 MEMBRI DI SEGRETERIA.
I membri di segreteria coadiuvano il Presidente ed il vice nell'espletamento operativo del mandato .
Art. 12 SINDACI REVISORI.
I sindaci revisori sono tre, i quali vigilano sull'attività contabile della Associazione e redigono la relazione annuale sul bilancio da sottoporre all’approvazione dell'Assemblea.
Art. 13 ARTICOLAZIONI.
Per svolgere le attività di cui all’art. 3, l'Associazione si articola in Settori di attività a capo delle quali la Segreteria nomina un membro dell' Associazione che per attitudini, caratteristiche personali, volontà si rende disponibile ad organizzare e a rendere operativa nell' ambito del mandato della nomina che caso per caso la segreteria stabilisce.
I responsabili di Settore si rapportano costantemente con la Segreteria per tutte le necessità. Questi rapporti saranno più dettagliatamente previsti da apposito regolamento.
Art 14 DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI.
L’adesione è libera e presuppone l'accettazione integrale delle finalità di cui all’Art. 2 del presente Statuto. Gli associati concorrono alla vita dell' Associazione tramite l'adesione ed il conseguente versamento della quota associativa annua, salvo decadere automaticamente dopo un ritardo di sei mesi dal versamento. Gli associati rispondono alle responsabilità dell'Associazione unicamente con il patrimonio dell'Associazione stessa. Nel caso prestino la loro attività in Settori che comportano un qualche rischio essi hanno il diritto di essere assicurati contro l' infortunio e di essere dotati di tutti i mezzi di protezione individuali che la legge prescrive in dette lavorazioni. In tutti gli altri casi gli associati che prestano una qualche attività di altra natura sollevano l’Associazione stessa da ogni responsabilità di ordine civile e penale dovuta alloro comportamento che deve essere inteso del tutto volontario e non inquadrato in nessuna organizzazione di ordine gerarchico.
Ogni associato ha il diritto di partecipare attivamente e secondo le proprie possibilità ed attitudini alle attività dell'Associazione in conformità alle necessità e alle opportunità stabilite dal Direttivo.
Nel caso che l'associato incorra in gravi reati o compia atti che comportino danno all'immagine dell'Associazione, esso verrà espulso con decisione della maggioranza semplice.
Art 15 ESTINZIONE DELL'ASSOCIAZIONE.
L' Associazione si estingue su iniziativa dei tre quarti degli aderenti e secondo le modalità stabilite. dalla legge.
Art 16 NOTE TRANSITORIE :
In riferimento all'Atto Costitutivo godono della qualifica di " socio fondatore " gli aderenti riportati nell'allegato A; di membri del Consiglio Direttivo i soci di cui all'allegato B e che i membri della Segreteria nelle rispettive cariche sono riportati nell'allegato C.
Art. 17 NOTE FINALI
Per tutto quello non contemplato in questo statuto valgono le norme del Codice Civile e quelle contenute nelle leggi vigenti in materia
Bologna li. 4 giugno 1995
Letto e confermato
PER LA SEGRETERIA
Il presidente
Gino Bernardi